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RICONOSCIMENTO DI INVALIDITA' CIVILE E/O DELLO STATO DI PORTATORE DI HANDICAP
L'art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, titolato “Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile”, attribuisce all'INPS nuove competenze per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.
LA NUOVA NORMATIVA RIVEDE PROFONDAMENTE LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCERTAMENTO, PER CUI, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2010, LE DOMANDE VANNO PRESENTATE ALL’INPS ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA.
La fase di presentazione della domanda si articola in due fasi: 1. la compilazione del certificato medico (digitale); 2. la presentazione telematica all’INPS direttamente, tramite Patronato o tramite le associazioni di categoria dei disabili.
La sezione domanda, da compilare a cura del cittadino o degli Enti di patronato, deve contenere: • dati anagrafici e di residenza, completi di codice fiscale ; • tipologia della domanda: invalidità, cecità, sordità, handicap, disabilità (un’unica domanda può contenere più richieste); • primo riconoscimento/aggravamento; • dati anagrafici eventuale tutore; • indicazione di domicilio provvisorio; • indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni.
Tutto il processo amministrativo e sanitario, nonché lo stato di lavorazione della domanda successivamente alla conclusione della fase sanitaria sarà consultabile dal cittadino o dagli Enti di patronato direttamente sul sito www.inps.it, attraverso un PIN rilasciato dall'Istituto. Per ottenere il PIN il cittadino potrà farne richiesta telefonando al Contact Center Inps (803164) o direttamente sul sito dell’Inps, sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria). I cittadini ai quali non può essere rilasciato il PIN attraverso le modalità sopradescritte perché l’Istituto non dispone dei dati anagrafici, devono richiederlo direttamente presso gli uffici INPS portando con sé un documento d’identità valido e il codice fiscale/tessera sanitaria. Per i minori non ancora in possesso del documento d’identità è sufficiente esibire il codice fiscale o la tessera sanitaria.
L’istante viene visitato dalla Commissione Medica ASL integrata dal medico INPS. L'istante può, qualora sussistano le condizioni per richiedere la visita domiciliare, attraverso il proprio medico abilitato, richiedere visita domiciliare. Infatti il medico, in questo caso, compila ed invia (sempre per via telematica, collegandosi al sito dell’Inps) il certificato medico di richiesta visita domiciliare, almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. Il Presidente della Commissione si pronuncia in merito alla certificazione e dispone o meno la visita domiciliare.
Avverso il mancato riconoscimento sanitario è ammesso il solo ricorso in giudizio entro 180 giorni - a pena di decadenza - dalla notifica del verbale sanitario. Le recenti innovazioni non prevedono l'introduzione del ricorso amministrativo né di altre forme di contenimento del contenzioso.
Sul sito www.inps.it sarà disponibile la nuova procedura cui ogni utente autorizzato potrà accedere - ai vari livelli - tramite PIN per la consultazione o la gestione delle fasi di propria competenza. Gli utenti autorizzati all'accesso sono: • cittadini richiedenti e/o i soggetti da questi autorizzati • medici certificatori • Enti di patronato • Associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS)
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