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LEGGE FINANZIARIA 2012 REGIONE LAZIO PDF Stampa E-mail

Regione Lazio. Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2011 n. 585. "Proposta di legge regionale concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio  2012 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)". In suppl. ord. n. 183 al BUR Lazio n. 47 del 21 dicembre 2011.

Regione Lazio. Legge regionale 23 dicembre 2011 n. 19. "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25). In suppl. ord. n. 187 al BUR Lazio n. 48 del 28 dicembre 2011.

MUTUI, BENZINA, IRAP, IRPEF, AUTOMOBILI

L’articolo 1 fissa in 4 miliardi e 772 milioni di euro il limite massimo di ricorso ai mutui e ad altre forme di indebitamento.

L'articolo 2 autorizza il rifinanziamento delle leggi regionali (riportate nell’allegato “A”).

L’articolo 3 istituisce l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (0,0258 euro per litro).

L’articolo 4  stabilisce che i proventi derivanti dal controllo fiscale sull’Irap e sull’addizionale regionale Irpef siano versati direttamente in un apposito conto della tesoreria regionale.

Con l’articolo 5 la tassa automobilistica verrà aumentata del 10 per cento.

Con l'articolo 6 si autorizza la Giunta a rinnovare la convenzione con l’Aci per la sua riscossione nel biennio 2012-2013.

HOUSING, EDILIZIA SCOLASTICA, STIPENDI E VITALIZI

Con l'articolo 7  viene  inserita la norma relativa al 'social housing' , 'laddove si provvede a costituire un fondo immobiliare al fine di creare e stimolare un’offerta abitativa sostenibile attraverso la locazione a medio o lungo termine a canoni agevolati o calmierati e/o al riscatto e in proprietà', come si legge nella relazione introduttiva al provvedimento.

Con l’articolo 8 la Regione intende dare vita a un tavolo tecnico con gli enti locali per trovare nuove formule di finanziamento dei programmi di edilizia scolastica.

Articolo 9:  demanda alla Giunta il compito di definire specifiche direttive di coordinamento per le società controllate e partecipate, 'proponendo al Consiglio regionale l’eventuale fusione, liquidazione e cessione delle stesse'.

Articolo 10:   si occupa del riordino delle strutture organizzative regionali competenti in materia di formazione e lavoro.

Articolo 11: detta norme in materia di indennità dei consiglieri regionali: dalla prossima legislatura è abrogato il vitalizio che sarà sostituito da un sistema previdenziale contributivo 'basato sul sistema di calcolo vigente per i dipendenti pubblici con il limite inderogabile del requisito anagrafico minimo pari a 60 anni'.

Invece, per i consiglieri regionali e gli assessori in carica o cessati dal mandato nella IX legislatura, quella attuale, si applicano le disposizioni attualmente vigenti in materia di indennità e vitalizi, previste dalla legge regionale 19/1995'.

Articolo 12:  è relativo all’entrata in vigore della Finanziaria regionale: 1 gennaio 2012.

Provvedimento in www.regione.lazio.it